Compliance
Recependo il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 Agosto 2020 modificato dal provvedimento IVASS n. 101 del 15 Dicembre 2020 potrete scaricare i documenti previsti dalle disposizioni.
Allegato 3
“Informativa sul distributore”
Il distributore ha l’obbligo di consegnare e trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, se non fosse prevista, dal primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche con uso della tecnologia, o di pubblicarlo su un sito ove utilizzato per promuovere i prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione anche nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Allegato 4 - 4 Bis
“Informazioni sulla distribuzione"
Il distributore ha l’obbligo di consegnare e trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Allegato 4 Ter
“Regole del distributore”
Il distributore deve disporre al pubblico il presente documento nei propri locali, anche con l'uso della tecnologia, oppure pubblicarlo su un sito ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, pubblicando nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga con comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Valutazione di Coerenza
La regolamentazione vigente e, quindi, dall’articolo 58 del Reg. IVASS n. 40 prevede che:
“I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono informazioni utili dal contraente per valutare le sue richieste ed esigenze.”
“Regole del distributore”
Il distributore deve disporre al pubblico il presente documento nei propri locali, anche con l'uso della tecnologia, oppure pubblicarlo su un sito ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, pubblicando nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga con comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Valutazione di Coerenza
La regolamentazione vigente e, quindi, dall’articolo 58 del Reg. IVASS n. 40 prevede che:
“I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono informazioni utili dal contraente per valutare le sue richieste ed esigenze.”
Dichiarazione di Coerenza
Con la Dichiarazione di Coerenza i distributori informano il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, che il prodotto è coerente con le richieste ed esigenze del contraente.